Nuove lettere dall'Agenzia delle Entrate per segnalare ai contribuenti anomalie sui redditi 2012
L’Agenzia con comunicato stampa, annuncia l'invio di altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca. L’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.
Chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio.
Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata sono a disposizione i numeri:
- 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione servizi con operatore > comunicazione accertamento;
- in alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.
Le comunicazioni arriveranno per posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia sarà disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.
Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.
I contribuenti interessati a regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso, fruiscono della sanzione ridotta pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima). Se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al:
- 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima - 180%) se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
- 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima - 240%)nel caso in cui non siano stati dichiarati.
L’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca. Tale strumento permetterà di calcolare velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati. Il calcolatore del Fisco è raggiungibile online al seguente indirizzo: home - servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione.