Lavoro

Decreto correttivo Jobs Act: lavoro accessorio


Tale Decreto introduce modifiche ai Decreti Legislativi  81- 148 - 149 -150 -151/2015. Le stesse entrano in vigore con decorrenza 08/10/2016 e riguardano i seguenti aspetti:

- apprendistato

- lavoro accessorio

- contratti di solidarietà

- CIGS e CIGO

- collocamento obbligatorio

Iniziamo a vedere come viene modificato il Decreto Legislativo 81/2015 all'art. 49:

Disciplina del lavoro accessorio

Il Decreto correttivo prevede che i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

...e i committenti imprenditori agricoli?

Sono tenuti a comunicare, con le stesse modalità e tempistiche di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Cosa prevedeva l'art. 49 prima?

Prima i committenti dovevano comunicare i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando solo il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. 

Considerazioni

Possiamo dunque dire che con queste modifiche, pur rimandendo una certa "morbidezza" nel settore agricolo, si aumenta la tracciabilità della prestazione per contrastarne l'abuso.

Le sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.