Fisco

Cessione agevolata beni ai soci: in arrivo i codici tributo per il versamento


L’art. 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015, ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni stessi.

In particolare:

  • il comma 116 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%
  • il comma 120 dispone che  le società devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30/11/2016 e la restante parte entro il 16/06/2017
  • il comma 121 prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva agevolata (8%) anche per l’estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale.

Per consentire il versamento delle imposte tramite modello F24 l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 73/E ha:

  • istituito 2 nuovi codici tributo:
    • 1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
    • 1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • ridenominato il seguente codice tributo:
    • 1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
  • soppresso il codice tributo “1673

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando come “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.