Risoluzione 74: “Super ammortamento” dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate e dei beni gratuitamente devolvibili
La società ALFA SRL esercente l’attività di distribuzione di gas naturale, chiede chiarimenti sulla disciplina relativa al c.d. “super ammortamento”. In particolare evidenzia che, in base alle disposizioni del comma 93, dall’agevolazione rimangono esclusi i beni materiali strumentali per i quali il decreto del MEF stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
La Società, ai fini fiscali, applica:
- per l’ammortamento dei beni classificabili nelle categorie previste e determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il disposto dell’articolo 102-bis del TUIR (rubricato “Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate”);
- per l’ammortamento degli altri beni, le aliquote previste dal decreto del MEF del 1988.
Premesso ciò (visto che le aliquote fiscali individuate dall’art. 102-bis del TUIR sono diverse da quelle stabilite dal decreto ministeriale in questione), la Società chiede chiarimenti in merito al criterio da seguire per individuare gli investimenti agevolabili. In particolare, chiede chiarimenti sulle aliquote fiscali da porre a confronto con la soglia del 6,5% (quindi se far riferimento a quelle del decreto MEF oppure se bisogna riferirsi alle aliquote applicate ai sensi dell’art. 102-bis del TUIR).
Secondo la Società sarebbero agevolabili tutti quei beni che, pur essendo ricompresi nella disciplina di cui all’articolo 102-bis del TUIR, abbiano un’aliquota di ammortamento superiore al 6,5% in base al D.M, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa sul super ammortamento.
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 74/E fornisce chiarimenti alla Società richiamando il comma 93 della legge 208/2015 (stabilità 2016) il quale stabilisce che l’agevolazione non si applica agli “investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% agli investimenti in fabbricati e costruzioni. Premesso ciò l’Agenzia risponde che per stabilire se un bene sia escluso o meno dall’ambito applicativo dell’agevolazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto sopra citato e non a quelli determinati in applicazione dell’articolo 102-bis del TUIR.
Questo principio si ritiene applicabile anche ai beni gratuitamente devolvibili (art. 104 del TUIR), per i quali le quote di ammortamento deducibili sono determinate dividendo il costo dei beni per il numero degli anni di durata della concessione. Anche per tali beni quindi si dovrà far riferimento (sia ai fini dell’esclusione dell’agevolazione che della fruizione della maggiorazione), ai coefficienti di ammortamento previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione dell’articolo 104 del TUIR.