Immobile detenuto all’estero: chiarimenti sull’ inserimento nel quadro RW
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 77/E del 16/09/2016 fornisce chiarimenti in merito alle modalità da seguire per l’inserimento del corretto valore dell’immobile detenuto all’estero nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, fornendo risposta ad un’istanza di interpello di un contribuente.
Nello specifico, il soggetto istante, possiede un immobile in Svizzera, acquistato nel 1996 oggetto di indicazione nel quadro RW e chiede chiarimenti sul criterio da utilizzare per l’inserimento nella dichiarazione dei redditi. Chiede di conoscere se la regola del cambio medio del mese deve applicarsi in ogni caso oppure solo quando le attività sono indicate, in luogo del c.d. “costo storico”, al valore di mercato o valori similari.
Il contribuente è dell’avviso che la via più coerente sembra quella di indicare, nel quadro RW, il costo storico dell'immobile in franchi svizzeri e, poi, convertirlo in euro al cambio applicabile al momento dell'acquisto, senza aggiornare annualmente il valore in dipendenza della variabilità dei cambi.
Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per la valorizzazione delle attività e degli investimenti detenuti all’estero da dichiarare nel quadro RW, devono essere utilizzati gli stessi criteri previsti per la quantificazione dell’IVIE e dell’IVAFE.
L’Agenzia approva la soluzione proposta dal contribuente, specificando che se si utilizza:
- il costo di acquisto si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In questa ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione;
- il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In questo caso, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.
Nel nostro caso, il contribuente essendo in possesso del costo di acquisto risultante dall’atto (rientra nella prima ipotesi illustrata), dovrà indicare il costo d’acquisto espresso in franchi svizzeri risultante dall’atto di acquisto, riportando il controvalore in euro risultante dall’applicazione del cambio indicato nel decreto MEF 10 febbraio 1997.