Fisco

CFC (controlled foreign companies): i chiarimenti dell'agenzia - IV parte


La Circolare 35/E del 4 agosto 2016 dell'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle innovazioni normative che si sono susseguite negli ultimi anni in tema di identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata e di tassazione applicabile ai redditi derivanti dalle CFC (Controlled foreign companies).

Il decreto internazionalizzazione è intervenuto al fine di regolamentare i controlli sulle partecipazioni CFC introducendo due nuovi commi, 8-quater e 8-quinquies all'art. 167 del TUIR.

L'Agenzia delle entrate, prima di emettere l'avviso di accertamento invia al soggetto residente un avviso con il quale gli viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione della disciplina CFC (sia ai sensi del comma 1 che ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 167 TUIR).

Nel caso in cui l'Agenzia non ritenga idonee le motivazioni fornite, procederà ad inviare apposito avviso di accertamento.

Il contribuente ha anche la possibilità di agire preventivamente, tramite la presentazione di un interpello all'Agenzia. In seguito alle novità introdotte dal DLgs 156/2015, le istanze di interpello CFC rientrano nella categoria degli interpelli cd. probatori, tramite cui i contribuenti possono (e non più devono) rivolgersi all’amministrazione per ottenere risposte sulla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali. 

Il termine di presentazione dell’istanza di disapplicazione della disciplina CFC, a partire dal 2016, è rappresentato dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza medesima.

Esempio: in relazione al periodo d’imposta 2015, sarà considerata preventiva l’istanza inoltrata dal contribuente entro la scadenza della relativa dichiarazione dei redditi (30 settembre 2016).

L’amministrazione risponde alle istanze di interpello CFC nel termine di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di richiedere, una sola volta, un’integrazione dei documenti. Una volta ottenuta, l’amministrazione dovrà esprimere il proprio parere entro sessanta giorni; parere non ulteriormente impugnabile dal contribuente. 

In caso di parere positivo in risposta all'interpello, le esimenti alla disciplina CFC di cui ai comma 5 e 8-ter non devono essere ulteriormente dimostrate nella successiva fase di controllo. Resta fermo, però, il potere dell’amministrazione finanziaria di verificare la veridicità e la completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti.