Detrazione IVA ammessa anche se la fattura indica in modo generico l'oggetto dell'operazione
La Corte di giustizia, nella sentenza relativa alla causa C-516/14 del 15 settembre 2016, ha affermato che la detrazione dell’IVA è ammessa anche in caso di fattura irregolare, cioè non conforme al cd. “contenuto minimo obbligatorio” previsto dalla Direttiva, sempreché l’Amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per verificare che i requisiti sostanziali del diritto di detrazione siano soddisfatti.
Premesso che, salvo le disposizioni speciali previste dalla normativa comunitaria, nelle fatture sono obbligatorie ai fini IVA soltanto le indicazioni contenute nell’art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri non possono subordinare l’esercizio della detrazione al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto delle fatture che non siano espressamente previste dalle disposizioni della Direttiva.
Tra gli elementi informativi obbligatori, la fattura deve recare l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi resi e, a questo proposito, la Corte di giustizia ha ritenuto che non sia conforme alla Direttiva il contenuto del documento che riporti, come oggetto, “servizi giuridici resi da una certa data sino ad oggi” o anche “servizi giuridici resi sino ad oggi”. L’eccessiva genericità, peraltro, riguarda anche il requisito della data di ultimazione del servizio, posto che la fattura che contenga esclusivamente l’indicazione “servizi giuridici resi sino ad oggi”, senza precisare la data di inizio del periodo oggetto di fatturazione, non consente di individuare il periodo di riferimento dei pagamenti effettuati dal cliente.
Tenuto conto che le fatture in questione non soddisfano i requisiti di contenuto minimo obbligatorio previsto dalla normativa comunitaria si è trattato di stabilire se l’esercizio della detrazione dell’IVA sia pregiudicato nei confronti del destinatario dei predetti documenti.
Il diritto alla detrazione presuppone, dal punto di vista sostanziale, che i beni/servizi acquistati siano utilizzati per compiere operazioni soggette ad imposta, mentre, dal punto di vista formale, è richiesto il possesso di una fattura redatta in conformità al citato art. 226 della Direttiva. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, il principio di neutralità dell’imposta esige che la detrazione sia ammessa a condizione che gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, sicché – se l’Amministrazione finanziaria dispone delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali sono rispettati – non può essere precluso al soggetto passivo l’esercizio della detrazione.
A questo riguardo, nella sentenza in esame, si afferma che l’Amministrazione non può limitarsi all’esame della fattura, ma deve tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, tant’è che l’art. 219 della Direttiva assimila ad una fattura tutti i documenti o messaggi che fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura originaria.