Partecipazione in imprese estere: ecco i limiti dei finanziamenti agevolabili
La Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013 ospita la Circolare n. 2/2013 del 6 marzo 2013 con cui il Comitato Agevolazioni del dipartimento delle Finanze (istituito presso SIMEST per l’amministrazione delle operazioni a valere sul Fondo 295/73) ha deliberato la modifica dei limiti massimi d’importo dei finanziamenti ammessi all’agevolazione di cui all’articolo 4 della Legge n. 100/90.
In virtù delle limitate disponibilità finanziarie per l'anno in corso si è deciso di non disporre nuovi stanziamenti in merito a quanto disposto dalla Legge n. 100/90 per il 2013 stabilendo l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione per impresa o gruppo economico e per richieste pervenute nel medesimo anno solare pari a 10 milioni di euro.
La modifica del punto 4, parte I della Circolare n. 5/2000, relativo ai limiti massimi di importo dei finanziamenti ammessi all’agevolazione di cui all’art. 4 della Legge n. 100/90 viene sostituito dal seguente:
4. Limite di importo dei finanziamenti agevolabili
L’importo massimo dei finanziamenti ammissibili all’agevolazione per impresa o gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato) e per richieste pervenute nel medesimo anno solare è di € 10 milioni.
Le precedenti disposizioni relative a queste agevolazioni, contenute della circolare 5/2000, continuano ad applicarsi a tutte le richieste già formalmente pervenute alla Simest entro il 5 marzo 2013 ed alle operazioni per le quali sia già intervenuta la delibera positiva da parte del Consiglio di amministrazione della società.
A cosa serve?
E' uno strumento finanziario volto a favorire la partecipazione delle imprese italiane in società o imprese appartenenti a Paesi Extra Unione Europea.
A chi serve?
Alle imprese italiane che intendono acquisire quote di capitale di rischio di società e imprese in Paesi fuori dall'Unione Europea a condizione indispensabile che la società estera sia partecipata da Simest
Quali sono i progetti agevolabili?
Sono ammissibili agli interventi finanziari della Legge n. 100/90 le seguenti tipologie di progetti:
- costituzione di nuova società
- sottoscrizione di aumento di capitale di società già esistenti
- acquisizione di quota di partecipazione in imprese estera già costituita
Quali sono le tipologie d'intervento?
La Legge n. 100/90 prevede due seguenti interventi finanziari :
Partecipazione al capitale dell’impresa estera
Partecipazione da parte di SIMEST SPA al capitale della società estera in percentuale massima del 25% per un periodo massimo di 8 anni, al termine del quale Simest cede le sue quote all’impresa italiana. Utilizzando le disponibilità del Fondo di Venture Capital del Ministero per lo Sviluppo Economico SIMEST può aumentare il suo intervento partecipativo nell’impresa estera fino a raggiungere il 49% del capitale sociale di quest’ultima.
L'intervento addizionale del fondo nel capitale sociale dell’impresa estera può essere richiesto solo dopo avere ottenuto, per la medesima operazione, la delibera di partecipazione di SIMEST ai sensi della Legge n. 100/90 ed in relazione a progetti di investimento da realizzarsi in una delle seguenti aree geografiche.
- Area Balcanica (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia e Montenegro)
- Russia ed Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia e Moldavia
- Cina, India , Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia
- Continente africano
- Il Medio Oriente (Turchia, Arabia Saudita, Giordania, Israele, Libano, Siria, Territori Palestinesi, Kwait, Iran ed Iraq)
- America Centrale e Meridionale
Contributo in conto interessi
A seguito della delibera di partecipazione assunta da SIMEST in base alla Legge N° 100/90 nel capitale della società estera , l’impresa italiana può richiedere a SIMEST un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti richiesti a banche italiane o estere per prefinanziare il proprio conferimento di capitale sociale nell’impresa estera . L’intervento del contributo si applica sul 90% della quota dei capitale sociale dell’impresa italiana, fino al raggiungimento del 51% del capitale della società estera partecipata.
Sono ammissibili al contributo solo i conferimenti di capitale deliberati dall’impresa italiana in data successiva alla delibera assunta da SIMEST per la partecipazione nell’impresa estera e comunque entro i due anni successivi alla delibera di concessione del contributo in conto interessi.