Disponibili gli elenchi dei soggetti iscritti all'Anagrafe delle Onlus
Con Comunicato stampa del 28 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili sul proprio sito internet gli elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, aggiornato al mese di luglio. La pubblicazione riguarda:
- denominazione
- codice fiscale
- sede legale e
- settore
dove l’organizzazione iscritta svolge la propria attività. Gli elenchi sono consultabili online sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Iscrizione Anagrafe delle ONLUS > Elenco Onlus. Il comunicato sottolinea che in questi elenchi non sono ricomprese le cosiddette “Onlus di diritto”, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato.
L’Agenzia ricorda inoltre che i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle Onlus presenti in questi elenchi potranno fruire, a scelta, della detrazione del 26% dall’imposta lorda , fino a un importo massimo di 30mila euro annui delle donazioni fatte, oppure potranno dedurre gli importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70mila euro.
Si ricorda che...
Per chiedere l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus e usufruire delle agevolazioni, occorre inviare il modello di comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente. Alla comunicazione occorre allegare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, in cui si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti, o in alternativa, una copia dello statuto o dell’atto costitutivo. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di redazione (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell’atto costitutivo. Se l’invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno dalla data di presentazione della comunicazione. I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale competente.