Fisco

Credito imposta ricerca & sviluppo: corretta valorizzazione ed imputazione dei costi


In data 3 agosto 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 66/E, in materia di corretta applicazione delle disposizioni relative al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.1 comma 35 della Legge 190/2014.

In particolare i dubbi presentati dalla società istante interpello riguardano:

  1. la corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione per ciascun periodo d'imposta e per il calcolo della media di riferimento;
  2. la corretta imputazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione per ciascun periodo d'imposta e per il calcolo della media di riferimento.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art.1 comma 35 della Legge 190/2014, le spese per attività di ricerca e sviluppo (in eccedenza rispetto alla media del trienno precedente a quello in corso al 31 dicembre 2015) sostenute dal periodo d'imposta 2015 al 31 dicembre 2019, determinano per il 25% ovvero per il 50% (spese per personale altamente qualificato e per spese di ricerca 'extra-muros') del loro ammontare un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in F24.

L'Agenzia ha chiarito, per quanto riguarda la valorizzazione di detti costi, che gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici ricevuti. Non è previsto, infatti, un divieto di cumulo dell’agevolazione in questione con altre misure di favore, purchè l’importo risultante dal cumulo non superi i costi sostenuti. La valorizzazione, inoltre, va effettuata per singole categorie di costi ammissibili (e non per specifici progetti).

Per quanto riguarda la corretta imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo al singolo periodo d'imposta ed ai periodi precedenti, rilevanti per il calcolo della media, vanno seguite le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR.

Il contribuente dovrà quindi raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie di costo, rilevanti per competenza e al lordo del contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo (anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero costo). Una volta determinato l'ammontare dei costi agevolabili occorrerà verificare che il credito d'imposta risultante, cumulato con i contributi ricevuti, non superi all'ammontare complessivo dei costi stessi.

Infine, per quanto concerne la corretta imputazione dei costi relativi alla ricerca contrattuale, viene chiarito che, trattandosi di ricerca “commissionata” a soggetti esterni, essi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

Si ricorda che per i soggetti IAS non rilevano diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.