Fisco

Interventi di manutenzione ordinaria: IVA al 10% per la revisione


La Risoluzione n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013  chiarisce come la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrino tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, e non quella ordinaria del 21% indicando come l’agevolazione interessi la manutenzione ordinaria di impianti condominiali o ad uso esclusivo, per esempio caldaie, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Ordinarietà = obbligatorietà 

In particolare, tra gli interventi di manutenzione ordinaria, che beneficiano dell’agevolazione, sono da comprendere quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Su questo punto specifico, l’Amministrazione finanziaria ha già precisato, con la Circolare n. 71 del 7 aprile 2000, che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nell’eventuale ripristino della funzionalità.

Beneficio, a chi?

L'agevolazione in esame, con l’IVA ridotta al 10% è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di manutenzione, in pratica i consumatori finali della prestazione, mentre non si applica ai contratti aventi ad oggetto oltre alla manutenzione ordinaria anche prestazioni ulteriori, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

Richieste di rimborso

La richiesta di rimborso dell’IVA addebitata ai rispettivi clienti in misura eccedente il 10% potrà essere recuperata dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, e solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali. La misura, quindi, garantisce la piena neutralità del tributo e, al medesimo tempo, impedisce l’indebito arricchimento degli erogatori del servizio che altrimenti potrebbero ottenere il rimborso dell’Iva pur non avendola restituita ai rispettivi clienti