Diritto

La riforma della professione forense è legge


In data 21 dicembre 2012 il Senato ha approvato in via definitiva la riforma dell'ordinamento forense.

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, come reso noto nel comunicato stampa del CNF, ha commentato: “La riforma approvata con legge dello Stato, attesa da tanti anni, permette all’Avvocatura di guardare al suo rinnovamento in un quadro di regole erte e rispettose dei principi della Costituzione.
Il testo si fa ampio carico delle esigenze di ammodernamento della professione, di un rafforzamento della trasparenza nel rapporto avvocato-cliente, di favorire l’ingresso dei giovani più meritevoli che potranno contare su un avviamento professionale più garantito, di una maggiore qualificazione dell’avvocato”.

La nuova legge disciplina l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato, garantendone l’indipendenza e l’autonomia, e mira a tutelare i diritti e gli interessi della collettività, con particolare attenzione all’effettiva difesa a favore del cittadino.
L’attuazione della legge è demandata principalmente a regolamenti da adottarsi dal Ministro della Giustizia entro due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, previa acquisizione dei prescritti pareri; fino alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti, si applicheranno se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate.
Di seguito una breve sintesi degli articoli riportanti le principali novità.

Associazioni tra avvocati (art. 4)

La professione forense può essere esercitata in forma individuale o associata: in ogni caso l’incarico professionale è di carattere personale e con la sua accettazione l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione.
Possono partecipare alle associazioni anche liberi professionisti appartenenti ad altre categorie da individuarsi con apposito regolamento ministeriale.
Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo gli iscritti all’albo e l’avvocato può essere associato ad una sola associazione.
I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa.
L’esercizio in forma associata della professione forense, in forma esclusiva, non prevede l’assoggettamento a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

Esercizio della professione forense in forma societaria (art. 5)

L’esercizio della professione forense in forma societaria, la cui disciplina è delegata al Governo con decreto legislativo da adottarsi entro sei mesi dalla Riforma forense, sarà consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative – con denominazione o ragione sociale contenente l’indicazione «società tra avvocati» - i cui soci siano avvocati iscritti all’albo.
L’incarico professionale conferito alla società può essere svolto soltanto dai soci professionisti ed ha comunque carattere personale, così come la responsabilità che ne consegue solidalmente con la società.
Ogni avvocato può fare parte di una sola società.
L’amministrazione della società tra avvocati non può essere affidata a soggetti estranei alla compagine sociale.
I redditi della società sono da considerarsi redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali.
Anche in tale caso, come per l’esercizio in forma associata, è escluso l’assoggettamento a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ad eccezione di quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Specializzazioni (art.9)

A seguito di specifici percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza in uno specifico settore, gli avvocati possono conseguire ed indicare il titolo di specialista, senza che ciò comporti riserva alcuna di attività professionale.

Pubblicità informativa (art. 10)

Gli avvocati possono avvalersi di pubblicità informativa, diffusa con qualsiasi mezzo, relativa alla attività professionale svolta, organizzazione e struttura dello studio, evidenziando eventuali specializzazioni e titoli conseguiti, nel pieno rispetto della verità e correttezza di quanto riportato e del divieto di ogni genere di comparazione con altri professionisti.

Formazione continua (art.11)

La competenza professionale e la qualità dei servizi legali resi a favore della Clientela viene garantito anche dall’obbligo di continuo e costante aggiornamento professionale degli appartenenti alla Categoria.
Da tale obbligo sono esentati alcuni soggetti, tra cui gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e per gli infortuni (art.12)

Per l’avvocato che eserciti l’attività in proprio, in società o in forma associata, è previsto l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nell’esercizio della professione Vige anche l’ulteriore obbligo di idonea polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività professionale svolta.

Compenso (art.13)

Il compenso è pattuito, di regola, per iscritto al momento del conferimento dell’incarico, secondo criteri liberi e sempre nel rispetto del principio di trasparenza.
Viene ripristinato il divieto del patto di quota-lite.
Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuto, oltre al rimborso delle spese ed di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati, un importo a titolo di rimborso spese forfetarie, nella misura massima determinata da decreto ministeriale.
Il cliente dovrà essere informato del livello di complessità dell’incarico, e, se richiesto, del prevedibile costo della prestazione, con chiara indicazione dell’ammontare di oneri, spese e compenso professionale.
In assenza di intesa, l’avvocato o il cliente potranno rivolgersi al consiglio dell’ordine perché tenti di risolvere la controversia tramite la conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato per le prestazioni professionali rese.

Incompatibilità (artt. 18-19)

La professione legale è incompatibile, salvo alcuni casi specifici, con l’attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’attività di notaio e con qualsiasi attività di impresa commerciale in nome proprio o in nome o per conto altrui.
È permessa l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, oltre alla possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa Il lavoro subordinato, anche con orario limitato, è incompatibile, salvo si tratti di insegnamento o ricerca nelle materie giuridiche.
L’avvocato non può essere socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone con finalità di esercizio di attività di impresa commerciale, né ricoprire incarichi di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali,o di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto della attività della società sia limitato alla sola amministrazione di i beni, personali o familiari, o si tratti di enti e consorzi.

Esercizio professionale (artt. 20-21)

L’effettivo esercizio della professione forense in modo continuativo, abituale e prevalente è requisito essenziale per la permanenza dell’iscrizione all’albo, fatte salve alcune eccezioni espressamente previste.
L’ iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito raggiunto.

L’avvocato iscritto all’albo può in ogni tempo chiedere la sospensione volontaria dall’esercizio professionale.

Organi e funzioni degli ordini forensi (artt. 24-39)

Il titolo III del testo della Riforma, articolato in 4 capi, disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi, con particolari prescrizioni relative al Consiglio dell’Ordine ed ai suoi compiti e prerogative, allo sportello per il cittadino, al collegio dei revisori, e specifiche previsioni per la composizione del Consiglio Nazionale Forense, le sue mansioni ed il suo funzionamento, nonché per il Congresso Nazionale Forense.

Accesso alla professione forense (artt. 40-49)

Il titolo IV della legge è dedicato a regolamentare il tirocinio professionale, con indicazioni sui contenuti e le modalità del suo svolgimento.
A tale proposito la principale novità consiste nell’inferiore durata della pratica presso uno studio professionale, che passa dai 24 ai 18 mesi obbligatori, con possibilità, in presenza di alcune condizioni, di svolgerne una parte, per un periodo massimo di 6 mesi, in  concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea.
Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali verrà computato ai fini del compiuto tirocinio.
Il tirocinio non implica l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con lo studio professionale.
Per il praticante avvocato è previsto un rimborso delle spese sostenute a carico dello studio presso il quale svolge il tirocinio, mentre resta facoltativo il riconoscimento di un compenso per l'attività svolta.
Viene introdotto l’obbligo di frequenza. per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi o altri soggetti abilitati, secondo modalità e condizioni meglio specificati con regolamento ministeriale.
Il capo II del titolo IV è riservato all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che continuerà ad articolarsi in tre prove scritte ed in una prova orale.
Le prove scritte si svolgeranno con il solo ausilio dei testi di legge che, diversamente rispetto alle norme previgenti, dovranno essere privi di commenti e citazioni giurisprudenziali.
E’ prevista una specifica disciplina transitoria tanto per la pratica professionale quanto per l’esame per l’abilitazione.

Procedimento disciplinare (artt. 50-63)

Il titolo V attiene il procedimento disciplinare, nelle sue norme generali e nelle previsioni più dettagliate relative alle sanzioni.
Ulteriori articoli sono dedicati al rapporto del procedimento disciplinare con il processo penale, al termine di prescrizione, alle impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, all’esecuzione delle decisioni e delle sanzioni comminate ed infine ai poteri ispettivi del CNF.

Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali (artt. 64-67)

Il Governo viene espressamente delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge , sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ad una serie di princìpi e criteri direttivi espressamente elencati.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.