Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio
L’ Agenzia delle Entrate con Risoluzione 64/E risponde al quesito di un contribuente il quale chiede se in qualità di convivente può beneficare della detrazione per le spese di ristrutturazione eseguite nel 2015 insieme alla convivente ( specificando che dal 2011 aveva trasferito la propria residenza in tale immobile, di proprietà della convivente).
A fronte di tale quesito l’ Agenzia ha ricordato che la detrazione spetta al proprietario, al nudo proprietario dell’immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso, oltre all’inquilino e al comodatario in quanto detentori dell’immobile.
La circolare 121/1997 aveva chiarito che la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese, precisando che:
- per "familiari", s'intendonoil coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile (richiesto per fruire della detrazione) è costituito dalla condizione di familiare convivente e quindi non è richiesta l'esistenza di un contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori
L' Agenzia inoltre specifica che per poter rispondere al quesito bisogna considerare la legge sulle unioni civili che ha modificato il quadro normativo equiparando al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. Tale legge ha esteso ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi, riconoscendo un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l’immobile abitato.
Quindi sulla base della nuova disciplina l’Agenzia ha chiarito che Il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio anche se non è proprietario dell’immobile può comunque fruire della detrazione Irpef.