Fisco

Dogane: pubblicati i modelli per le richieste di sgravio o rimborso dei dazi doganali


Con comunicato dell’11 luglio 2016, le dogane hanno annunciato la pubblicazione dei modelli utilizzabili per richiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi assolti sulle operazioni d’importazione, oltre alla pubblicazione delle relative note esplicative.

Tali modelli, elaborati nel rispetto dei requisiti disposti dagli allegati ai regolamenti Ue n. 2446 e 2447 del 2015, sono reperibili nella sezione Codice doganale dell’Unione – modulistica, del sito delle dogane.

Domanda di rimborso dei dazi e note esplicative

Domanda di sgravio dei dazi e note esplicative

La richiesta di sgravio/rimborso può essere presentata anche dal rappresentante della persona tenuta al pagamento o che ha provveduto a pagare l’importo dei dazi; tale chiarimento, fornito con il comunicato delle dogane, rettifica le precedenti indicazioni contenute nel paragrafo C 3.6.2 “Procedura”, della Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016.

Si ricorda che..

Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU) con il quale sono state introdotte diverse semplificazioni delle procedure doganali rivolte sia agli operatori economici che agli uffici doganali.

L’articolo 116 del CDU, paragrafo 1, elenca i motivi per cui le autorità doganali possono procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi, in particolare trattasi di:

  • dazi applicati in eccesso, ossia importi del dazio non legalmente dovuti (art. 117 CDU);
  • merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (art. 118 CDU);
  • errore delle autorità competenti (art. 119 CDU);
  • equità (art. 120 CDU).

Inoltre, si può attivare la procedura di rimborso qualora la corrispondente dichiarazione in dogana sia invalidata ai sensi dell’art.174 del CDU.

Lo stesso articolo 116 del CDU, al paragrafo 6 dispone che il rimborso non comporta il pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate: tuttavia, qualora siano decorsi più di tre mesi tra la data di decisione del rimborso e quella di esecuzione dello stesso, l’autorità doganale è tenuta a corrispondere anche gli interessi (salvo che le cause d’inadempienza esulino dal controllo delle dogane).

Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso o sgravio da parte del richiedente, ai sensi dell’art. 121 CDU, è il seguente:

  • tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale, in caso di dazi applicati in eccesso,errore delle autorità competenti ed equità (in precedenza il termine era di 12 mesi);
  • un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale per merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
  • entro il termine indicato nelle norme applicabili all’invalidamento, in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana.

Se è stato presentato un ricorso ai sensi dell’art. 44 del CDU avverso la notifica dell’obbligazione doganale, i suddetti termini sono sospesi dalla data del ricorso e per l’intero procedimento.