E' sufficiente l'invio all'indirizzo Pec anche quando il debitore non apre la casella di posta
Con ordinanza del 6 luglio 2016 n.13817, la Cassazione respinge il ricorso proposto da una srl avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la dichiarazione di fallimento espressa dal Tribunale di Paola.
La società ricorrente lamentava la violazione degli artt.15, 3° comma, e 6 del R.D. n.267/1942, in particolare, uno dei motivi del ricorso verteva sul mancato avviso, notificato a mezzo pec, dell’udienza di comparizione delle parti in sede prefallimentare. La notifica era stata regolarmente effettuata dalla cancelleria del Tribunale via pec, ma la società si è difesa dichiarando che da mesi non consultava la casella e-mail certificata e che quindi la notifica, secondo quanto disposto dall’art.15 della legge fallimentare, sarebbe dovuta avvenire con modalità alternative.
L’art.15 della Legge fallimentare, recante la disciplina della fissazione dell’udienza preliminare all’impresa debitrice, è stato recentemente novellato dal cosiddetto Decreto Sviluppo (D.L. n.179/2012, convertito nella L. n.221/2012). Esso attualmente recita:
"Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni."
Pertanto, ai sensi del nuovo art.15, comma 3°, solo quando la notificazione non può essere compiuta con l’invio della notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata, si esegue con modalità alternative. E in tali circostanze impossibili, richiamate dalla norma, non rientra di certo la mancata apertura delle e-mail da parte del debitore, considerando peraltro il fatto che la Legge n.2/2009 e la Legge n.221/2012 obbligano la parte a munirsi di un indirizzo pec e assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, eventualmente delegando, a persone esperte nel ramo, la manutenzione e l’assistenza, senza che le problematiche inerenti il mezzo pec, possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina.
A proposito della notifica a mezzo pec del decreto di convocazione al debitore, gli ermellini, nella sentenza in commento hanno dunque ragionato in senso conforme all’orientamento già noto tenuto in merito dalla Cassazione (cfr. Cass. Sez. I sent. n.22352/2015), confermando, peraltro, quanto deciso e argomentato dal giudice territoriale e chiarendo il senso del nuovo art.15 della legge fallimentare.
Secondo la Corte, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dal novellato art.15, 3° comma, della legge fallimentare, occorre avere riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge, e quindi, dal lato del mittente alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata e dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, comprova che il messaggio di posta elettronica certificata è giunto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e documenta il momento di avvenuta consegna attraverso un testo decifrabile dal mittente, a nulla rilevando la mancata lettura dei messaggi di posta elettronica certificata da parte del debitore.