Fisco

IMU: Esenzione terreni agricoli, Fusioni di comuni ed errata classificazione


Con la circolare 4/DF pubblicata sul sito del MEF il 14/07/2016 vengono forniti chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU prevista dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell’elenco allegato alla circolare 9/1993.

Ai fini dell’esenzione dall’IMU, occorre prestare particolare attenzione su due forme di fusione di comuni che caratterizzano il processo di riorganizzazione del territorio. Occorre distinguere:

  • fusione tradizionale: produce l’estinzione giuridica dei comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo comune;
  • fusione per incorporazione: comporta la continuità giuridica del comune incorporante, benché la legge preveda la possibilità di una sua diversa denominazione e la contestuale soppressione di uno o più comuni incorporati.

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione occorre prendere in considerazione l’ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n. 9 del 1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova denominazione e quindi non presente nella circolare.

Sulla base di quanto sopra citato la circolare ha previsto che in caso di fusione di:

  • due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
  • un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
  • un comune esente con uno parzialmente esente, sono esenti ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
  • due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.