Fisco

Decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start-up innovative: ecco i codici tributo


Con il D.M. del 25 febbraio 2016, sono state dettate le disposizioni attuative del d.l. 179/2012 che con l'art. 29 ha introdotto disposizioni in materia di incentivi fiscali all’investimento in start up innovative, consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni, prevedendo anche le cause per  la decadenza del beneficio. Le cause di decadenza dei benefici riguardano in verificarsi entro tre anni dalla data dell’investimento di: cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; la riduzione di capitale; il recesso o l’esclusione degli investitori; la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le start-up.

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 44 del 30 maggio per consentire ai contribuenti il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore energetico dai soggetti che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al regime di trasparenza fiscale, ha istituito 2 codici tributo:

  • 2016” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012;
  • 2017” denominato “Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.

All'interno del modello F24 i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario” nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione.