Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
L’art. 1 comma 114 L. 190/2014 ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20/01/1998 n. 4 e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi relativi all’art.8 comma 2, e art.25, comma 9 della Legge 223/1991, nel limite massimo di Euro 35.550.000.
Per l’anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono la possibilità, per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, di iscriversi nelle liste di mobilità né gli incentivi inerenti al loro reimpiego.
Vista la mancata proroga di queste norme l’INPS ha ritenuto anticipata al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
I destinatari del beneficio sono i datori di lavori che entro la data del 31/12/2012 hanno assunto lavoratori iscritti alle liste di mobilità, trovando applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché siano intervenute entro il 31/12/2012.
I datori di lavoro già ammessi al beneficio per assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica, non devono porre in essere alcun adempimento. Le procedure effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante automaticamente.
Per i datori di lavoro che non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta alla sede INPS competente entro il 31/07/2016. Se il beneficio risulta spettante verrà rilasciato il codice di autorizzazione 5Q.
Qualora l’agevolazione non spettasse, il datore di lavoro dovrà effettuare le variazioni della denuncia individuale indicando la nuova qualifica e il tipo di contribuzione per consentire alle procedure di calcolare l’aliquota contributiva effettivamente dovuta.
Si ricorda che la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla regolarità contributiva aziendale.