Trasferta: infedele registrazione sul LUL
Il Ministero del Lavoro chiarisce che la non conforme scritturazione / registrazione della voce "trasferta" può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, in seguito ad accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà fattuale e quanto registrato sul LUL ma solo se l'errata scritturazione del dato abbia determinato una differente quantificazione delll'imponibile contributivo, ai sensi e pe gli effetti dell'art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986.
Dunque la differenza è non solo nel caso in cui la trasferta sia effettuata in ambito comunale, fuori di esso o all'estero ma anche alla tipologia (rimborsi analitici, indennità forfettaria o mista ecc.) e alla quantità (se al di sopra del limite esente) dell'indennità corrisposta al lavoratore.
Allo stesso modo rilevano le difformità riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (trasfertisti). In tal caso, infatti, la difformità oltre a rilevare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde qualitativamente alla causale o titolo che sta alla base della corresponsione effettuata dal datore di lavoro. In caso di trasferta, infatti, le somme sono corrisposte a titolo restitutorio, per compensare al lavoratore il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa in una diversa sede. Nel caso dei trasfertisti. invece, le somme erogate hanno natura retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.
Riepilogando, il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti non veritiera:
- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa;
- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l'erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione;
- in entrambi i casi, semprechè dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale.
A quanto ammontano le sanzioni?
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sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se la contestazione riguarda meno di 5 lavoratori o un periodo inferiore a 6 mesi;
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sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 se la contestazione riguarda più di 5 lavoratori o un periodo superiore a 6 mesi;
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sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 se la contestazione riguarda più di 10 lavoratori o un periodo superiore a 12 mesi.