Fisco

Il decreto attuativo sui lavoratori impatriati


Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015: imponibilità del 70% del reddito) trova la propria normativa di attuazione nel D.M. 26 maggio 2016, all'interno del quale si stabilisce che tale agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2016 e per i successivi quattro, se, come riporta il decreto, si verificano le seguenti condizioni:

  • "i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  • l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206".

Altri soggetti, inoltre, destinatari dell'agevolazione sono:

  • "i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; 
  • i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream".

Tale agevolazione non è cumulabile con quella dell'imponibilità del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che dal 1° gennaio 2015 ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (art. 44, D.lgs. 78/2010).

Se la residenza fiscale in Italia non dovesse essere mantenuta per almeno due anni, si decade dal diritto all'agevolazione, con conseguente recupero dei benefici già fruiti e comminazione delle relative sanzioni ed interessi.