Super ammortamento: modalità di fruizione
In data 26 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 23/E recante chiarimenti sul cd. 'super ammortamento'.
Il beneficio fiscale consiste nell'incremento del 40% del costo di acquisizione di beni nuovi con un conseguente incremento della quota di ammortamento annuo o canone di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai fini IRES ed IRPEF.
Il maggior compenente negativo di reddito non passa a conto economico; l'agevolazione infatti si concretizza in una deduzione extracontabile ed una variazione in diminuzione in Unico.
Beni nuovi acquistati: l'ammortamento fiscalmente deducibile a cui applicare la maggiorazione del 40% è quello stabilito ai sensi degli artt.102 e 54 del TUIR (e di conseguenza ai coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988), dimezzato del 50% in caso di primo anno esercizio per i soggetti in regime d'impresa. In caso di beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione la maggiorazione rileva nella misura del 50 per cento.
Beni nuovi in leasing: il maggior importo deducibile si applica ai canoni di locazione determinati ai sensi dell'art.102 c.7. In merito si ricorda che i canoni di leasing sono deducibili, a prescindere dalla durata prevista dal contratto, per l'ammontare riferito ad un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31/12/1988. In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetta solo per la quota capitale dei canoni (corrispondente al “costo di acquisizione” del bene) senza considerare la quota degli interessi.
Se il contribuente non fruisce del beneficio spettante, non potrà recuperarlo negli esercizi successivi.
Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
In caso di cessione del bene la maggiorazione non rileva ai fini della determinazione della plus o minusvalenza fiscale.
ATTENZIONE CHE
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione.