Amministrazione straordinaria: contano i lavoratori della singola impresa
La sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 2, lett. a, D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, va accertata nei confronti della singola impresa richiedente e non con riferimento al gruppo a cui la singola società appartenga.
E’ inammissibile l’amministrazione straordinaria per un gruppo d’imprese nel quale nessuna soddisfi detta prescrizione normativa, non essendo sufficiente, a tale fine, sommare i dipendenti di tutte le imprese del gruppo: così stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 15 marzo 2013, n. 6648.
Ciò vale anche a fronte dell' unico e totale controllo da parte della società madre e nel caso di svolgimento della medesima attività produttiva, trattandosi di condizioni che non permetterebbero in ogni caso di superare l’autonomia giuridica delle diverse società del gruppo.
La Suprema Corte precisa inoltre che, ai fini della verifica del requisito dimensionale dell’impresa in stato d’insolvenza, non possono conteggiarsi tra i lavoratori occupati nell’ultimo anno, quelli in forza presso aziende cedute in affitto a terzi.
La società che ha chiesto di essere ammessa all’amministrazione straordinaria è comunque legittimata ad impugnare il decreto di dichiarazione d’inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato d’insolvenza o di rigetto della domanda di amministrazione straordinaria.