Lavoro

DIS-COLL 2016


Ricordiamo che...

L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La Legge di stabilità per l’anno 2016 ha riconosciuto tale indennità ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

Destinatari

Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perso il lavoro involontariamente. La norma è estesa anche per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Requisiti

I requisiti fondamentali per il riconoscimento dell’indennità DIS-COLL sono lo stato di disoccupazione al momento della domanda e l’accredito contributivo di almeno tre mensilità nella gestione separata presso l’INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. I contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.

Base di calcolo e misura

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75% di questo, nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore (per l'anno 2016) ad Euro 1.195,00. Se il reddito medio mensile supera quest’importo la DIS-COLL è pari al 75% di 1.195, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e la soglia massima.

L’indennità DIS-COLL non può in nessun caso superare l’importo massimo di Euro 1.300. L’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Durata della prestazione

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, senza comunque superare i sei mesi di fruizione. 

Domanda e condizionalità

I lavoratori devono presentare la domanda in via telematica all’INPS entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se presentata entro 8 giorni o altrimenti, se presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per le cessazioni avvenute nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla pubblicazione della presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare.

Il precettore della prestazione DIS-COLL è tenuto a partecipare alle iniziative di politica attiva, pena la decurtazione delle mensilità. Queste sanzioni sono applicate dall’INPS dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative del CPI.

Se il fruitore dell’indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni allora la prestazione è sospesa e riprenderà al termine dell’attività lavorativa; se, invece, il contratto supera i 5 giorni il lavoratore decade dal diritto della DIS-COLL.

Se il lavoratore intraprende un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R. deve comunicare entro 30 giorni all’INPS l’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario può continuare a percepire l’indennità DIS-COLL cumulando i redditi derivanti da lavoro accessorio nel limite complessivo di Euro 3.000 per anno civile. Se viene superato questo limite l’indennità verrà ridotta dell’80% rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio e di fine dell’attività.

Cause di decadenza dell’indennità

- perdita dello stato di disoccupazione

- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva dei CPI

- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni

- inizio di un’attività lavorativa autonoma, senza comunicazione all’INPS

- titolarità di trattamenti pensionistici diretti

- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità

Regime fiscale 

L’indennità DIS-COLL è soggetta al regime della tassazione ordinaria.