Esenzione IMU per terreni incolti ed orti
In data 04 maggio in sede di interrogazione parlamentare, la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha fornito chiarimenti sul tema IMU e terreni. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto le recenti modifiche normative in tema di esenzione dell'applicazione dell'IMU che hanno interessato i terreni agricoli, sembrerebbe non considerare i terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti.
La legge di stabilità 2016 infatti prevede che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 1993. Tale circolare reca l'individuazione dei comuni cosiddetti montani o collinari, in cui opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli. Tali terreni sono esenti da imposta in base alla loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. Se accanto all'indicazione del comune non viene riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale, se invece viene riportata l'annotazione «parzialmente delimitato», l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. Sono anche esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Viene inoltre precisato che l'esenzione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione. Tale precisazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 che, pur essendo relativa all'ICI, può ritenersi applicabile anche in materia di IMU, in quanto le definizioni ICI valgono anche per l'IMU in quanto entrambe hanno come presupposto il possesso di immobili.
In questa sentenza la Suprema Corte ha precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile il valore del bene immobile a prescindere dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni.
La Corte chiarisce che per terreno agricolo si intende «il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.»; il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non dell'effettivo esercizio delle attività.
Tali argomentazioni portano a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi come terreni «agricoli» e quindi anch’essi esclusi dall'applicazione dell'IMU .