Fisco

Circolare 20/E - Novità in materia di IVA (parte 2)


Cessioni gratuite

Ricordando la presunzione secondo la quale si ritiene che un bene sia ceduto se acquistato, importato, o prodotto senza che si trovi nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, la Circolare 20/E commenta il comma 396 della legge di stabilità 2016; la semplificazione attuata dalla norma, infatti, riguarda la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Tale cessione è sottoposta ad obbligo di comunicazione della stessa all'Agenzia delle Entrate con il nuovo limite che ammonta a 15.000 euro, al di sotto del quale l'obbligo non sussiste (prima della legge di stabilità 2016, l'obbligo non sussisteva solo al di sotto dei 5.164,57 euro).
La Circolare, inoltre, ricorda che, in deroga a quanto scritto, la comunicazione è sempre facoltativa se i beni ceduti sono facilmente deperibili, come gli alimenti.

Aliquota ridotta IVA per i prodotti editoriali in formato elettronico

La Circolare, infine, commenta il comma 637 della legge di stabilità 2016 che modifica il comma 667 della legge di stabilità 2015 a proposito di applicazione dell'aliquota IVA al 4% per i prodotti editoriali.
La condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'applicazione della suddetta aliquota è quella di possedere, da parte del prodotto online, il codice ISBN (libri e prodotti affini) o ISSN (periodici, quotidiani, riviste, annuari, ecc.). Inoltre, sostiene la Circolare, "l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati. Si tratta di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al consumatore è offerta la fruizione dei prodotti editoriali mediate utilizzo di siti web ovvero piattaforme elettroniche".
Altra condizione necessaria sono le caratteristiche del prodotto editoriale che devono essere quelle distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, come ripreso da vecchie circolari dell'Agenzia, come la Circolare 23/E del 2014, nella quale è stato precisato che "nell’ipotesi di cessioni di un libro su carta che al suo interno contiene una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti dello stesso, la vendita del libro costituisce, sotto l’aspetto sostanziale, una cessione di beni. In tali casi, pertanto, tornano applicabili, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al libro cartaceo. Ciò, sempre che l’acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo per l’aggiuntivo servizio elettronico". Tutto ciò, dice infine la Circolare, non può che tornare "applicabile anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenente una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del prodotto editoriale già acquistato".