Fisco

IVA detraibile sulle spese di ospitalità dei giornalisti inviati alle fiere


Le spese sostenute da una società di organizzazione di fiere per l’ospitalità dei giornalisti invitati a partecipare alle manifestazioni costituiscono spese di pubblicità con IVA detraibile e non spese di rappresentanza, la cui IVA è indetraibile ai sensi dell’art.19-bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972. Con questa conclusione, espressa dalla sentenza n.8850 del 4 maggio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Giova, inoltre, ricordare l’orientamento a suo tempo espresso dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, il quale, nel parere n.16 del 16 maggio 2006, ha affermato che, se tra i costi e i ricavi esiste uno stringente legame eziologico, non si verte nell’ambito delle spese di rappresentanza o di pubblicità, bensì in quello dei componenti negativi di reddito direttamente afferenti l’attività d’impresa, in quanto tali interamente deducibili dal reddito.

Il parere della suprema Corte

A favore della natura pubblicitaria delle spese di ospitalità sostenute dalla società, la Suprema Corte ha osservato che l’attività in concreto svolta consiste nella produzione e nella realizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione del comparto attraverso un’ampia articolazione di standard operativi che culminano in genere nell’organizzazione di importanti rassegne fieristiche. In questo ambito, il successo delle iniziative realizzate dalla società – e, quindi, la possibilità di vendere i beni o i servizi – dipendono in larga misura dalla risonanza che gli eventi organizzati sono in grado di conquistare nella vasta platea degli interessati, risultando intuitivo che maggiore è la capacità dell’evento di catalizzare l’attenzione del pubblico, maggiore sarà l’interesse degli operatori del settore a prendervi parte.

Ebbene, un ruolo certo non secondario giocano la stampa e l’editoria specializzata, giacché è per mezzo dell’attenzione che esse riservano all’evento che si realizza profittevolmente la mission aziendale della società. Dunque, se il bene o il servizio è venduto perché gli operatori del settore lo considerano utile al proprio business e se a suscitare l’interesse di costoro sono i resoconti che la stampa specializzata vi dedica, non v’è dubbio che, similmente alle comune spese di pubblicità che sono dirette a promuovere la conoscenza tra i consumatori dei beni prodotti o dei servizi prestati dalla società, anche le spese per l’ospitalità della stampa specializzata che è chiamata a presenziare agli eventi fieristici organizzati dalla società contribuiscono alla possibilità di vendere i beni o i servizi della società e vanno conseguentemente inquadrate tra le spese pubblicitarie.
In conclusione, le spese sostenute dalla società di organizzazione di fiere per l’ospitalità dei giornalisti invitati a partecipare alle manifestazioni costituiscono spese di pubblicità con IVA detraibile e non spese di rappresentanza, la cui IVA è indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.