Circolare 11/E - Patent box: le domande sulla determinazione del reddito agevolabile (PARTE 2)
Ecco alcune delle domande sulla determinazione del reddito agevolabile ai fini della "patent box", incluse nella Circolare 11/E del 7 aprile 2016.
Rilevanza fiscale dei valori in caso di utilizzo indiretto
Domanda
In caso di utilizzo indiretto dell’IP, il reddito agevolabile è determinato come grandezza di tipo reddituale contabile o reddituale fiscale? In altri termini, ipotizzando che oggetto dell’agevolazione sia un brevetto, dato in licenza a terzi, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, le royalties devono essere assunte al netto dei costi di ammortamento contabili o, nel caso vi sia divergenza di valori, di quelli fiscalmente rilevanti?
Risposta
A norma dell’articolo 7, comma 2, del decreto Patent Box, nel caso di utilizzo indiretto dell’IP, “il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi”. Pertanto, anche avuto riguardo al dato letterale della disposizione, è da ritenere che il reddito agevolabile vada determinato come grandezza reddituale fiscale. Ciò comporta che, ai fini della determinazione dello stesso reddito, assumano rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, determinati in base
alle disposizioni del TUIR e, quindi, nel caso prospettato nel quesito, gli ammortamenti fiscalmente rilevanti a norma dell’articolo 103, comma 1, del TUIR.
Rilevanza fiscale dei valori in caso di utilizzo diretto
Domanda
In caso di utilizzo diretto, al fine della determinazione del reddito figurativo dell’IP, l’articolo 12, comma 3, del decreto Patent Box dispone che lo stesso avvenga sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. È corretto ritenere che ciò presupponga che i costi vadano assunti al valore contabile e non a quello fiscale?
Risposta
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto Patent Box, il riferimento a un reddito figurativo dell’IP, al fine della determinazione dell’agevolazione in caso di utilizzo diretto, “assume l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente”. Pertanto, ferma restando la necessità di attivare preventivamente la procedura di ruling ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge di stabilità 2015, si ritiene che, nella determinazione del reddito figurativo, valgano gli stessi principi sanciti per la determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto dell’IP. A ciò consegue che, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, del citato decreto per il caso di utilizzo indiretto dell’IP, anche nella determinazione del reddito figurativo dell’IP assumono rilevanza i componenti positivi e negativi di reddito nella misura fiscalmente riconosciuta in base alle ordinarie disposizioni del TUIR. Quindi, per determinare il reddito figurativo è necessario partire dai dati di conto economico e conseguentemente applicare puntualmente le disposizioni fiscali rilevanti, in ultima analisi pervenendo così a segregare un risultato reddituale fiscale riferibile agli IP, come quota parte del reddito complessivo prodotto dal contribuente. Si evidenzia, infine, che il rinvio alle linee guida in materia di Transfer Pricing elaborate in ambito OCSE, contenuto nell’articolo 12, comma 3, del decreto Patent Box e ribadito, tra l’altro, nel paragrafo 3.2 del Provvedimento del 1 dicembre 2015 (prot. 2015/154278), è finalizzato unicamente a fornire indicazioni in merito alle potenziali metodologie utilizzabili per la determinazione del reddito figurativo dell’IP. Determinazione che, si ribadisce, dovrà avvenire assumendo nell’applicazione delle citate metodologie - ad esempio, confronto con il prezzo e il metodo della ripartizione dell’utile - in luogo dei valori contabili i valori della cd. azienda fiscale.
Per visionare le altre domande è possibile consultare il testo della Circolare a pagg. 85, 86 e 87.