La depenalizzazione degli obblighi di antiriciclaggio
Il D.lgs. 8/2016 ha depenalizzato le condotte di reato relative alle violazioni circa l'adeguata verifica dei clienti e la registrazione ai fini dell'antiriciclaggio. Il decreto va a modificare l'art. 55 del D.lgs. 231/2007 e dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni di natura amministrativa (da un minimo di € 5000 ad un massimo di € 60.000).
Tale provvedimento ha natura retroattiva in base alla principio del "favor rei" di matrice penale e si applica anche ai processi in corso non ancora conclusi e a quelli conclusi con sentenza o provvedimento non ancora passato in giudicato e quindi non ancora divenuto definitivo. In questo caso si applicherà una sanzione non superiore nel massimo a € 26.000, come già fissato in precedenza dalla norma.
La sanzione amministrativa verrà applicata direttamente dal MEF, tenendo conto:
- della gravità della violazione;
- delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- della personalità del trasgressore;
- delle condizioni economiche del trasgressore.
Le sanzioni, pertanto, sono raddoppiate e l'iter per la loro comminazione risulta assai più agevole.