Circolare 3/E: Credito imposta per le imposte pagate all'estero - Spese frequenza scolastica
In data 2 marzo 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 3/E "Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti", recante chiarimenti relativi a oneri detraibili e deducibili.
Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
Domanda: Il cliente, nel caso in cui non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero, può produrre un’autocertificazione con la quale attesti che l’imposta pagata all’estero è divenuta definitiva e che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi all’estero?
Risposta: Il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
il contribuente può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero, anche in questo caso deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero
Spese per la frequenza scolastica
Domanda: Quali sono i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione nel limite massimo di spesa di 400 €, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione senza limite di importo?
Risposta: A luglio 2015 è entrata in vigore la legge recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, riformulando le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare modificando l’art. 15 lettera e) ed inserendo la nuova lettera e-bis). A seguito delle modifiche apportate, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili ora disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la nuova lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 € per studente. Sempre l’art. 15 alla lettera i-octies), riguarda la detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Alla luce del contesto normativo sopra citato, è stato precisato che, i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche ) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies) relative alla detrazione del 19%. Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità sopra citate, rientrerebbero nella previsione della lettera ebis), quindi relativi alla detrazione per un importo annuo non superiore a 400€. Si citano a titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.