Esenti da IVA le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle società “in house providing”
Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di soggetti svantaggiati da società “in house providing” interamente controllate da enti pubblici si applica il regime di esenzione da IVA di cui all’art.10, comma 1, n.27-ter), del D.P.R. n.633/1972, anche se, oltre all’attività diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, tali società svolgono altre attività a scopo di lucro.
È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 1017/67/16 del 22 febbraio 2016, a conferma della decisione dei giudici di primo grado, per i quali l’art.10, comma 1, n.27-ter), del D.P.R. n.633/1972 dispone l’esenzione per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese da organismi di diritto pubblico, ma anche da altri organismi cui lo Stato riconosce caratteri e finalità sociali, comprese le società di capitali se interamente possedute da enti pubblici.
Il caso specifico
Nella fattispecie, una s.r.l. costituita per l’esclusiva esecuzione delle predette prestazioni ha applicato il regime di esenzione ritenendo di soddisfare i requisiti richiesti per essere qualificata come organismo di diritto pubblico, in quanto controllata da un Comune e da una Comunità montana. L’Ufficio ha preteso l’applicazione dell’IVA nel presupposto che tra i soggetti ammessi alla detassazione non sono comprese le società di capitali che svolgono prestazioni di tipo socio-sanitario e assistenziale non solo nei confronti degli ospiti, ma anche di terzi. Nel caso di specie, inoltre, la società non è stata costituita in base alla Legge n.142/1990 e al DLgs. n.267/2000, siccome lo statuto non prevede obblighi di vigilanza da parte dell’ente locale né una amministrazione diretta della gestione dell’azienda, che tra l’altro non rispetta l’obbligo del pareggio di bilancio avendo prodotto un reddito imponibile nell’anno accertato e in quelli precedenti.
I giudici d’appello, confermando la decisione di primo grado, hanno ricordato che l’art.10, comma 1, n.27-ter), del D.P.R. n.633/1972, ricomprende fra i soggetti esenti gli organismi di diritto pubblico, definiti dalla Direttiva n.92/50/CEE come “qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale”. Successivamente, la legislazione italiana di recepimento in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ha qualificato gli organismi di diritto pubblico come qualunque ente dotato di personalità giuridica, sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o l’ingerenza nella nomina degli organi e istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (art.2 della Legge n.109/1994 e art.2 del DLgs. n.157/1995). La definizione di cui sopra è stata confermata dall’art.3, comma 26, del DLgs. n.163/2006 (Codice degli appalti) ed ha rilevanza anche in ambito tributario, siccome “ogniqualvolta l’esistenza e lo scopo dell’ente con veste formale privata siano preordinati a garantire, attraverso il modulo organizzativo privatistico, la realizzazione di finalità di interesse generale riconducibili ai compiti istituzionali del soggetto pubblico che esercita il controllo, la natura pubblica dell’organismo è da riconoscersi indubitabilmente” (TAR di Milano n. 831/2013).
A sostegno dell’esenzione, è stata richiamata la posizione espressa dalla Corte di giustizia nella sentenza:
- di cui alla causa C-214/00 del 15 maggio 2003, secondo la quale un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato, in quanto assume rilevanza “l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni”;
- di cui alla causa C-393/06 del 10 aprile 2008, in base alla quale è indifferente che l’ente, oltre a prestare servizi riferiti ai bisogni della persona e della famiglia, svolga anche altre attività a scopo di lucro. Di conseguenza, l’esenzione non viene meno se la società ha emesso fatture anche nei confronti di soggetti terzi, considerando che si è trattato di fatture emesse nei confronti di altri enti pubblici, riguardanti prestazioni sanitarie, servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, assistenza a minori in condizioni di fragilità, prestazioni sanitarie presso le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) e prestazioni infermieristiche.