Fisco

Nuovi codici tributo e ridenominazione del codice tributo “1135”


Al fine di effettuare i versamenti dovuti tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 vengono istitutiti nuovi codici tributo e ridenominato il codice tributo “1135”

Per migliorare la comunicazione  nella tabella in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il corrispondente codice tributo utilizzato in autoliquidazione.

Questi codici sono utilizzati nell’eventualità in cui il destinatario intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto.

a seguito della ridenominazione del codice tributo “1135”, avvenuta con risoluzione del 6 novembre 2014, n. 96/E, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo come di seguito indicati:

“962A” denominato “ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 - regime amministrato – IMPOSTA”;

“963A” denominato “ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 - regime amministrato – INTERESSI”;

“964A” denominato “ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 - regime amministrato – SANZIONI”.