Ammortizzatori Sociali in deroga 2016
La circolare n. 4 del 2/2/2016 mette in evidenza come il Decreto Ministeriale n.83473/2014 e il D.Lgs.148/2015 non si sovrappongono ma, anzi, sono complementari in quanto gli ammortizzatori sociali in deroga intervengono nei casi non previsti dal D.Lgs. 148/2015; in questo modo è prevista una tutela per tutti i lavoratori, anche per quelli che altrimenti ne sarebbero privi.
Di seguito i chiarimenti della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga dopo le recenti novità normative.
Nonostante il D.Lgs.148/2015 stabilisca un’anzianità lavorativa di 90 giorni per poter concedere l’integrazione salariale in deroga, si fa affidamento al Decreto Ministeriale 83473/2014 che fissa a 12 mesi l’anzianità richiesta dalla data di assunzione per poter usufruire dei trattamenti di integrazione salariale.
Sono beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compreso l’apprendistato professionalizzante. Nelle imprese per le quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie si applica la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in caso di “crisi aziendale”, e la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per causali differenti. Nei campi di applicazione salariale solamente ordinaria oppure sia ordinaria che straordinaria si usufruisce della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
L’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015 introduce un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Il contributo addizionale è pari al 9% della retribuzione totale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile. Sempre nel quinquennio mobile il contributo sale al 12% tra le 52 e le 104 settimane, e al 15% superate le 104 settimane di fruizione.
Le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni sono dettate dall’articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 148/2015 e riguardano tutte le tipologie di Cassa Integrazione Guadagni:
“3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.”
L’articolo 15 comma 2 e l’articolo 25 comma 1 del D.Lgs. 148/2015 stabiliscono rispettivamente che i termini di presentazione delle domande di integrazione salariale, devono essere di 15 giorni dall’inizio della sospensione o dalla riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, e di 7 giorni dalla procedura di consultazione sindacale per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ci si attiene all’articolo 2 comma 7 del Decreto Ministeriale 83473/2014 per cui la domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Le quote di TFR maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga non possono essere rimborsate dall’INPS, ma sono a carico del datore di lavoro, in quanto non vi è nessuna norma che ne preveda l’indennizzo (essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva).
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga può essere concessa o prorogata per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno (sempre in presenza delle condizioni a cui può essere concessa); non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni.
Per tutti gli altri lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi senza proroghe.