NASpI: compatibilità e cumulabilità con il lavoro accessorio
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile:
Art. 48
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000,00 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio."
Per i compensi che superano i 3.000 euro deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la disoccupazione.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio di attività di lavoro accessorio (o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se preesistente) il compenso derivante da tale attività. La comunicazione va resa prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000,00 euro anche se derivante da più contratti di lavoro.