Fisco

Telefisco 2016: risposte su 730/2016 precompilato e Certificazione Unica


Giovedì 28 gennaio 2016 si è tenuto l'ormai consueto appuntamento annuale del Telefisco, in occasione del quale alcuni esperti hanno fornito chiarimenti relativi alle ultime novità fiscali. Di seguito le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate in materia di 730 precompilato e Ceritificazione Unica.

Certificazione Unica 2016

D: La scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle CU da parte dei sostituti d'imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel corso del 2015 si ritiene perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel 730 - quindi i redditi d'impresa e di lavoro autonomo?

R: Tenuto conto delle rilevanti modifiche che la CU ha subito in aderenza ai chiarimenti forniti dalla circolare n°6, anche per quest'anno l'invio della CU che non contenga dati da utilizzare per la compilazione della dichiarazione precompilata può avvenire successivamente al 7 marzo senza applicazione delle sanzioni, purchè avvenga entro il termine di presentazione del 770.

D: La legge di stabilità 2016 ha previsto che la CU possa avere valore dichiarativo, in che termini va interpretata questa disposizione? In relazione ai redditi esenti, i due modelli - CU e 770 - sono da considerarsi alternativi e può essere lasciata al contribuente la scelta di quale modello inviare telematicamente entro il 31 luglio?

R: Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 all'art.4 del DPR 322/1998 è stata semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla CU. Inoltre il modello 770/2016 è composto dei soli quadri riepilogativi ST SV SX SY e non contiene più i dati di dettaglio delle singole CU, le quali sono trasmesse all'agenzia autonomamente. Pertanto i due adempimenti non possono essere considerati alternativi atteso che le informazioni contenute nelle CU non sono più ricomprese nel modello 770.

730/2016 precompilato

D: Nel caso in cui il rimborso Irpef superi i 4000 euro il controllo preventivo da parte dell'agenzia verrà sempre effettuato a prescindere dalla presenza di detrazioni per carichi familiari ?

R: A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale con delle modifiche rispetto alla dichiarazione proposta dall'agenzia, quest'ultima potrà effettuare dei controlli preventivi in via automatizzata o richiedendo la documentazione giustificativa, se dalla dichiarazione emergono elementi di incoerenza o se scaturisce un rimborso di importo superiore a 4000 euro. Pertanto in questo caso il controllo preventivo potrà essere effettuato anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per carichi familiari.

D: I dati trasmessi da soggetti terzi - ad esempio per spese di iscrizione a corsi universitari, rimborsi per spese sanitarie, contributi versati per fondi di previdenza complementare - saranno utilizzati anche per la finalità di controllo oltre che per la dichiarazione precompilata e, in caso di errore dei dati trasmessi, come potrà avvenire la correzione da parte del contribuente?

R: Per quanto riguarda i rimborsi per spese sanitarie ed i contributi versati a fondi di previdenza complementare, l'art.78 ai commi 25 e 25-bis della legge 413/1991 prevede espressamente che l'agenzia delle entrate possa utilizzare questi dati anche per finalità di controllo.
Il contribuente che riscontri nella dichiarazione precompilata dei dati non corretti o incompleti prima di procedere all'invio è tenuto a correggere o integrare la dichiarazione sia direttamente online oppure rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta oppure ad un caf o ad un professionista abilitato.

D: I dati relativi ai bonifici per spese di ristrutturazione o risparmio energetico effettuati nel 2015 saranno inseriti direttamente nel 730 precompilato o nel foglio illustrativo?

R: Per beneficiare delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica la norma prevede dei requisiti soggettivi - ad esempio il possesso effettivo/la detenzione dell'immobile - e anche dei requisiti oggettivi come ad esempio determinati limiti di spesa o determinate tipologie di intervento. Tali informazioni non sono conoscibili dall'agenzia rispetto alle comunicazioni effettuate dagli enti esterni.

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati gli estremi catastali dell'immobile oppure gli estremi di registrazione del contratto se i lavori sono eseguiti dall'inquilino; i dati in oggetto non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata ma saranno inseriti nel foglio illustrativo in modo tale che il contribuente possa verificarli e, se in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni, possa riportarli nella dichiarazione

D: Spese sanitarie per familiari a carico di più contribuenti: sarà necessario integrare la dichiarazione nel caso in cui la percentuale di carico dovesse variare o la spesa fosse sostenuta da un solo soggetto?

R: Come previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia 31 luglio 2015 se il familiare risulta a carico di più contribuenti le spese sanitarie vengono inserite nella dichiarazione precompilata in proporzione alla percentuale di carico.  L'agenzia individua i familiari fiscalmente a carico esclusivamente tramite le informazioni fornite dai sostituti d'imposta con le CU. Il contribuente è tenuto a modificarle qualora il familiare non sia in possesso dei requistiti per essere considerato fiscalmente a carico, ovvero qualora le spese siano state sostenute da un soggetto diverso o con una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.