Lavoro Accessorio nel settore dello spettacolo
Il lavoro accessorio venne istituito con il D.lgs. 276/2003 dagli artt. 70 -71-72-73 con l’intento di ridurre il ricorso al lavoro nero. Era diretto alle sole persone a rischio di esclusione sociale, come ad esempio pensionati, casalinghe, studenti, disoccupati da più di un anno e disabili. Il limite massimo del reddito derivante da lavoro occasionale non poteva superare i 5.000 euro all’anno.
Alcuni elementi del lavoro accessorio vengono modificati dagli articoli 48-49-50 del D.lgs. 81/2015 che ha fissato il limite massimo di compenso annuale a 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti. Le attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene tramite i voucher. Essi sono dei veri e proprio buoni di valore nominale orario pari a 10 euro. Con il pagamento di questo importo il datore contribuisce con un’aliquota del 13% all’INPS e per un 7% all’INAIL.
Settore dello Spettacolo
Il lavoro accessorio può essere utilizzato anche nel settore dello spettacolo, in quanto quest’ultimo non è contemplato nelle limitazioni previste dall’articolo. Gli unici limiti applicabili, anche nel campo dello spettacolo, sono quelli di carattere generale di tipo quantitativo definito dalla legge.
Prima di iniziare l’attività lavorativa il datore di lavoro deve comunicare via telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro competente i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione di lavoro, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Dlgs 81/2015:
“I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.”
In riferimento all’obbligo della comunicazione di inizio attività, si precisa che non è più previsto richiedere il certificato di agibilità di cui all’art. 10 del Dlgs C.P.S n. 708/1947 (documento che autorizza alcune tipologie di imprese a far agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo in relazione ad uno specifico evento riferito ad un periodo limitato nel tempo).
L’obbligo contributivo, da parte del datore di lavoro, è previsto nei confronti di una gestione diversa dal Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Successivamente i lavoratori potranno cumulare i due fondi pensionistici.