Prospetto informativo disabili: proroga al 15/05/2016
In seguito all’entrata in vigore del Jobs Act, come abbiamo visto insieme nella nostra news del 24/09/2015, sono state introdotte numerose novità in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori.
Determinazione base di computo
Lavoratori somministrati: non sono computati nell’organico dell’utilizzatore.
Telelavoratori: I datori di lavoro privati che ricorrono al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, non computano i telelavoratori, a tempo pieno, ai fini della determinazione della quota di riserva. I lavoratori ammessi al telelavoro solo parzialmente sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.
Apprendisti: non si computano ai fini della determinazione della quota di riserva.
Computabilità nella quota di riserva
Lavoratori già disabili prima dell'assunzione: I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva. La stessa è subordinata a determinate condizioni ed è possibile sia per i datori di lavoro privati che pubblici.
Lavoratori disabili somministrati: In caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, continuative presso lo stesso utilizzatore, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva. Poiché la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa.
Sospensione degli obblighi
Con circolare 22/2014 si è ritenuta applicabile la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi ed attiva le procedure di incentivo all'esodo previste dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge 92/2012.
Esonero parziale autocertificato
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici non economici, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono avvalersi dell’esonero autocertificato per i medesimi addetti dal 24/09/2015, data di entrata in vigore del Dlgs 151/2015. In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale che definisce le modalità di versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, deve comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero nonché al servizio in cui ha la sede legale, che intende avvalersi dell’autocertificazione dell’esonero. In tal caso, il datore di lavoro deve compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo.
Compensazione automatica datore di lavoro pubblico
I datori di lavoro pubblici possono avvalersi della compensazione in via automatica, unicamente con riferimento alle unità produttive della medesima
Regione.
Richiesta di avviamento e prospetto
I datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l'avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. Decorso il termine di 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, individua preliminarmente con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti. Il prospetto informativo, presentato entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo all’assunzione, vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti.