Modifiche al calcolo del TAEG
Recependo la direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, la Banca d'Italia annuncia le modifiche alle ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall’allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).
Infatti l’articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.
Le modifiche consistono in:
- sostituzione con un unico allegato degli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti: l'allgato, accluso al provvedimento della Banca d'Italia viene numerato 5B. ;
- per quanto riguarda le aperture di credito:
- i) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B;
- ii) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.
Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge pubblicate dalla Commissione Europea.
Aggiornamento
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del giorno 8 aprile 2013, il Comunicato della Banca d'Italia del 28 marzo 2013, in materia di:
- Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
- Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
- Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG