Legge di Stabilità: le novità sull'utilizzo di denaro contante
La Legge di Stabilità 2016, ai commi 898 e segg. dell'art. 1, ha introdotto una novità che riguarda la normativa sull’antiriciclaggio: innalza la soglia al di sopra della quale non è possibile l’utilizzo di denaro contante da 1.000 euro a 3.000 euro.
La ratio di questo innalzamento, come si legge nella relazione illustrativa, è sostanzialmente quello si garantire una maggior fluidità nelle transazioni quotidiane, oltre a allineare la soglia prevista dall’ordinamento italiano a quella di alcuni altri stati membri; studi dell’UIF (Unità di informazione finanziaria) inoltre hanno escluso vi sia correlazione tra l'utilizzo del denaro contante e l'evasione fiscale.
Per i money transfer rimane invariata la soglia di 999,99, mentre l’innalzamento vale anche per i c.d cambiavalute per i quali la soglia ante 2016 era fissata a 2.499,99 euro.
La Legge di Stabilità inoltre non apporta modifiche al limite di euro 999,99 superato il quale gli assegni bancari, circolari e i vaglia postali e cambiari devono recare indicazione di nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Resta invariato anche il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, pari a euro 999,99 euro, mentre per i trasferimenti di libretti di deposito bancario o postale al portatore il limite diventa di euro 2.999,99
In merito si ricorda che la soglia al di sopra della quale non è possibile l’utilizzo di contanti fa riferimento anche al caso di pagamenti frazionati, cioè nel caso in cui siano posti in essere molteplici pagamenti in un periodo di tempo inferiore ai 7 giorni, fatto salvo ovviamente i casi in cui l’operazione frazionata sussista realmente in quanto ne ricorrono i presupposti per ritenerla tale.
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato inoltre il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione e ha abrogato il divieto di pagare in contanti i corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada per i soggetti della filiera dei Trasporti.
Ulteriore precisazione è che l'innalzamento della soglia per l'utilizzo di denaro contante non si applica ai pagamenti di imposte, tasse e contributi ecc tramite modello F24 cartaceo da parte di soggetti non titolari di partita IVA, che se di importo superiore a 1000 euro va sempre pagato telematicamente.
La novità non si applica neppure ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (compresi i pagamenti di stipendi e pensioni).
I prelievi o i versamenti superiori al limite dei 3.000 euro sono permessi, in quanto, come era già stato chiarito precedentemente, non implicano “trasferimento” di denaro tra soggetti diversi.
Un’ultima precisazione riguarda poi il regime sanzionatorio: in materia di illeciti amministrativi non è applicabile il favor rei ovvero la disciplina posteriore più favorevole e pertanto si ritiene siano sanzionabili le operazioni in contanti per importi compresi tra 1.000 euro e 2.999,99 euro poste in essere ante 01.01.2016.