Fisco

Precompilata 730: trasmissione spese funebri


In data 19 febbraio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti che stabiliscono le modalità operative e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai dati degli oneri deducibili e detraibili riguardanti la previdenza complementare, le spese sanitarie rimborsate, le spese funebri e le spese universitarie, da utilizzare per la precompilazione dei modelli 730, 

Secondo la previsione della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) questi nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2015, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2016, disponibili entro il 15 aprile 2016.

In particolare i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone sono tenute a trasmettere in via telematica, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, come previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con indicazione per ciascun decesso dei dati del soggeto deceduto e dei soggetti intestari del documento fiscale.

La scadenza entro cui effettuare la trasmissione è il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'esercizio precedente.

L'Agenzia delle Entrate, in occasione del consueto appuntamento annuale Telefisco 2016, ha fornito un chiarimento, in relazione all'adempimento in questione.

D: Tra le spese funebri da comunicare all'Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all'attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?

R: Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l'Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell'effettivo collegamento tra la spesa e l'evento funebre, si ritiene che l'obbligo di comunicazione delle spese funebri all'Agenzia delle Entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all'evento funebre, dai soggetti esercenti l'attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Si ricorda che...

Ai fini della detraibilità delle spese funebri, la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 954 lett. a), Legge 208/2015) , ha sostituito la lett. d) dell’art. 15 comma 1 del TUIR: con effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2015, la detrazione IRPEF del 19% delle spese funebri spetta, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di coniugio, parentela o affinità con il defunto, su un importo massimo di 1.550 euro per ciascun decesso e tale limite costituisce un limite massimo complessivo anche nel caso di più soggetti che sostengono spese relative allo stesso defunto.