Legge di Stabilità 2016: Premi di produttività
Giusto per ricordare….
La detassazione è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 93/2008 e modificata negli anni successivi. Il Decreto prevedeva l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato poi a 6.000 nel 2009, ridotto a 2.500 nel 2013 e riportato a 3.000 euro lordi nel 2014), delle somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Tali disposizioni trovavano applicazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro, poi innalzati a 35.000 nel 2009 e 40.000 nel 2011.
Dopo un anno di sospensione della detassazione, eccola ripristinata nel 2016 con la Legge di Stabilità.
Vediamo le nuove disposizioni
“Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.”
“Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonche' le modalita' attuative, compresi gli strumenti e le modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189.
Il comma 190 della Legge di Stabilità 2016 apporta modifiche all’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Riportiamo per comodità il link del testo modificato.