Equitalia può iscrivere ipoteca anche senza necessità di notificare prima una intimazione ad adempiere
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7239 del 21 marzo 2013 sancisce che l'ipoteca è legittima anche se il contribuente non ha ricevuto la notifica dell'intimazione ad adempiere. Ed inoltre Equitalia può coplire i ricavi in nero dell'imprenditore confluiti nel fondo patrimoniale, in virtù del principio di abuso del diritto.
Nel caso di specie Equitalia vantava crediti di natura tributaria e previdenziale derivanti da un accertamento nei confronti dei soci di una società di capitali e, stante il mancato pagamento, iscriveva ipoteca sugli immobili.
Contrastanti i pareri dei giudici di primo e di secondo grado: la Commissione tributaria provinciale infatti respinge il ricorso mosso dal contribuente mentre la Commissione tributaria regionale accoglie l'appello annullando l'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale.
Equitalia ricorre per cassazione e i giudici di legittimità accolgono il ricorso.
Secondo la Corte di Cassazione, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo D.P.R., "prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’articolo 77, il quale, al secondo comma, prevede che, «prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca», e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’articolo 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Per quanto concerne l'abuso del diritto, si segnala che si tratta di crediti sorti a seguito di verifica svolta nei confronti della società di capitali per utili distribuiti in modo occulto ai soci e che in materia tributaria il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo.
Dalla sentenza inoltre si evince che il fondo patrimoniale era stato costituito dopo che l'accertamento fosse diventato definitivo.