Fisco

Strutture alberghiere: istituito codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta


L’articolo 10 del D.L. 83/2014 , riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Per evitare lo scarto dell'operazione è necessario:

  • presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le modalità e i termini di fruizione di tale credito sono state già definite dall' Agenzia delle Entrate con provvedimento del 14/01/2016, nel quale è stato indicato la procedura di scambio tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l' Agenzia delle Entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del citato credito d'imposta l'Agenzia ha istituito con la Risoluzione 5 del 20/01/2016 il codice tributo:

  • 6850” denominato “Credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015”.

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo sopra citato è esposto deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa.