Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Modifiche alle sanzioni sulle imposte ipotecaria e catastale
L'art.27 del D.lgs.158/2015 ha modificato il comma 2 dell'art.6 del D.lgs.347/1990 (Testo Unico dell'imposta ipotecaria e catastale), allungando il tempo disponibile per la richiesta di trascrizione degli atti e dei provvedimenti, da parte del cancelliere che vi ha partecipato, dai precedenti 30 agli attuali 120 giorni dalla formazione dell'atto o del provvedimento o dalla loro data di pubblicazione, se prescritto.
Lo stesso art.27 ha anche integrato e modificato l'art.9 del D.lgs.347/1990, disponendo la sanzione da ritardo della presentazione della dichiarazione d'imposta: entro 30 giorni dalla scadenza, infatti, si applicherà la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell'ammontare delle imposte dovute e non più quella prevista per l'omessa dichiarazione (dal 100% al 200%); inoltre, l'art.27 ha effettuato la conversione da lire in euro dell'ammontare della sanzione riguardante l'omessa trascrizione o annotazione soggetta ad imposta fissa, o non soggetta ad imposta, o da eseguirsi a debito, o con imposta già versata nel termine (ora "da 100 euro a 2000 euro", anziché "da lire 200.000 a lire 4.000.000") e ha previsto la riduzione a 50 euro se la richiesta di trascrizione o annotazione viene effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Le suddette disposizione entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.
Aggiornamento del 22 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016
Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017.