Conservazione sostitutiva all’estero anche per registri e documenti
La Legge n. 228/2012 ha modificato l’articolo 39, comma 3 del DPR n. 633/1972: nel prevedere che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, e che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate con tale modalità, dispone ulteriormente in maniera esplicita che il luogo di conservazione elettronica non solo delle fatture ma anche di registri e di altri documenti può essere situato in un altro Stato, a condizione che con questo esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
Impatto operativo e adempimenti
Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato dovrà perciò garantire un’effettiva fruibilità dei dati da parte dello Stato d’origine, innanzitutto assicurando, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio, e adoperandosi affinché tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
Criticità
La nuova formulazione dell’articolo 39, co. 3 del DPR n. 633/1972, supera inoltre la posizione ministeriale espressa dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012. Basandosi solamente sul dato testuale della previgente formulazione dell’articolo 39, comma 3 del DPR n. 633 del 1972, era stata affermata infatti l’esclusione dalla possibilità di effettuare la conservazione digitale fuori dal territorio italiano per tutti i documenti fiscali ed amministrativi diversi dalle fatture elettroniche. La norma previgente disponeva difatti che: le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato...