Diritto

S.r.l.s. e S.r.l.c.r.: i chiarimenti dal Notariato


Con le Massime 5 marzo 2013, nn. da 127 a 132, la Società del Consiglio notarile di Milano ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile a S.r.l. semplificate e a S.r.l. a capitale ridotto.

Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella S.r.l. semplificata

L’atto notarile col quale viene costituita una S.r.l. semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis CC può contenere:

  • le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all’intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell’atto pubblico
  • le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale, ai sensi dell’articolo 111-ter CC, o l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali
  • le clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand’anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell’atto costitutivo

Requisiti soggettivi e partecipazioni in S.r.l. semplificata

Si deve ritenere che il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età (art. 2463, comma 4, c.c.): 

  • sia applicabile a tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo il trasferimento delle partecipazioni sociali; 
  • abbia ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata; 
  • comporti anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.

Pur in mancanza di un espresso divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti per le S.r.l. semplificate, si ritiene valido in via analogica anche nella S.r.l. a capitale ridotto che: 

  • sono vietati tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo, il trasferimento delle partecipazioni sociali di una s.r.l. a capitale ridotto a favore di un soggetto diverso da una persona fisica; 
  • sono altresì vietati i medesimi atti qualora abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata; 
  • sono parimenti vietate le operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. a capitale ridotto venga attribuita a soggetti diverse dalle persone fisiche.

Obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro

L’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione sia di S.r.l. semplificate che di S.r.l. a capitale ridotto. Le operazioni di aumento di capitale sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la S.r.l. ordinaria.

Disciplina del capitale sociale in caso di perdite

La disciplina degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. trova piena applicazione anche nelle S.r.l. semplificate e nelle S.r.l. a capitale ridotto, con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000.

Modificazioni statutarie e “trasformazione”

L’assemblea dei soci di S.r.l. semplificate e di S.r.l. a capitale ridotto può legittimamente deliberare, mantenendo la propria “forma” giuridica originaria, tutte le modificazioni dell’atto costitutivo che siano compatibili con l’insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l’uno o l’altro sotto-tipo, assoggettate alla stessa disciplina delle modificazioni dell’atto costitutivo delle s.r.l. “ordinarie”.

S.r.l. semplificata (o S.r.l. a capitale ridotto) → S.r.l. ordinaria

Aumento del capitale sociale sino a un ammontare di almeno euro 10.000 – a titolo gratuito o a pagamento – con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una s.r.l. (con capitale inferiore a euro 120.000) in S.p.a., senza che a tal fine risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.

S.r.l. “ordinaria” → S.r.l. semplificata (o S.r.l. a capitale ridotto)

Riduzione del capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000 con conseguente:

    • efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter CC;
    • efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all’articolo 2482, comma 2, CC (e alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato articolo 2482 CC.