Fisco

Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Imposta di bollo virtuale: la tardiva presentazione della dichiarazione di conguaglio sconta la sanzione ridotta


L’articolo 29 del D.Lgs. n.158 del 24 settembre 2015, nell’ambito della revisione del sistema sanzionatorio, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni riguardanti le sanzioni in materia di imposta di bollo.

In particolare sono state convertite in euro le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 per arbitri, funzionari e pubblici ufficiali (sanzione amministrativa da 100 a 200 euro, di cui all’articolo 24, comma 1, del DPR 642/1972) ed è stata introdotta una sanzione ridotta del 50% in caso di tardiva presentazione della dichiarazione di conguaglio (di cui all’articolo 15 relativo al bollo virtuale), se presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni (modifica all’articolo 25, comma 3, del DPR 642/1972); quest’ultima casistica sconterà quindi la sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’imposta dovuta.

Le suddette variazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 32 del D.Lgs. 158/2015, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017: tuttavia, la Legge di Stabilità 2016, attualmente in fase di discussione alle Camere, prevede che le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 158 del 2015, riguardanti la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, saranno anticipate al 1° gennaio 2016, al fine di garantire una maggior coerenza dell’impianto sanzionatorio.

Si ricorda che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo in modo virtuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di conguaglio contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta.

Restano ferme le preesistenti sanzioni dettate dall’articolo 25, comma 3, che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, in caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15, riferita al bollo virtuale.

Osservazioni finali

La Circolare n.16/E del 14 aprile 2015 aveva confermato la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, qualora la dichiarazione di conguaglio sia presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997, ossia applicando la riduzione ad un decimo del minimo della sanzione prevista dal comma 3 dell’articolo 25. Conseguentemente, in assenza di chiarimenti in merito, si ritiene che lo stesso istituto possa applicarsi anche alla nuova ipotesi di tardiva presentazione nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria.

Per approfondimenti sull’imposta di bollo virtuale e le modalità di assolvimento della stessa si rimanda alla guida interattiva.