Risoluzione 10/DF - A quale immobile applicare l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero iscritti all'AIRE proprietari di più immobili
Con la Risoluzione 10/DF del 5 novembre 2015, il MEF ha risposto a soggetti pensionati residenti all'estero proprietari di più immobili in Italia che richiedevano con quale criterio dover individuare l'abitazione principale ai fini della tassazione IMU e TASI. In assenza di criteri disciplinati per l'individuazione dell'immobile, si rimette la decisione direttamente al contribuente, a condizione, però, per i residenti all'estero, che lo stesso non sia allocato o concesso in comodato d'uso.
E' da specificare, però, che già un precedente documento di prassi aveva stabilito alcune regole (Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 al § 6). La Circolare in questione, infatti, specifica che, come già previsto dall'art.13 del D.L. 201/2011, solo un'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto può essere considerata abitazione principale, anche qualora vengano utilizzate come tali più unità immobiliari iscritte distintamente in catasto: in questo caso, infatti, esse andranno assoggettate separatamente a imposizione, in base alla rendita catastale prevista per ciascuna unità. Inoltre, in relazione alle pertinenze associabili all'abitazione principale (es. box auto), il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale, alla quale applicare il regime agevolato, soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.
Per quanto concerne, infine, aggiunge la Risoluzione, "le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al DM 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011".