Risoluzione 9/DF - Applicabilità dell'esenzione IMU alle cooperative imprese costruttrici che assegnano gli alloggi ai soci
Con la Risoluzione 9/DF del 5 novembre 2015, il MEF ha risposto alla richiesta di applicabilità dell'esenzione ai fini IMU per gli immobili non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie, così come previsto dall’art.13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011.
In particolare, dopo aver ricordato che, come prescrive la suddetta norma, “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, il Ministero circoscrive l'interpretazione data, esclusivamente alle cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci.
A tal proposito, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione vanno distinti due requisiti:
- la cooperativa deve essere ricompresa nel novero delle imprese costruttrici, così come già sostenuto da precedenti documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e da sentenze di Cassazione (Circolare 182/E dell'11 luglio 1996; Circolare 33/E del 16 novembre 2006; Risoluzione 163/E dell'11 luglio 2007; Sentenza n. 12675 del 5 giugno 2014);
- l'assegnazione delle case ai soci dev'essere ricondotta alla vendita, così come previsto dalla norma, così come già sostenuto da precedenti sentenze di Cassazione (Sentenza n. 7684 del 25 maggio 2002; Sentenza n. 5724 del 23 marzo 2004).
Secondo il MEF, le cooperative edilizie possiedono entrambi i requisiti e possono accedere all'agevolazione IMU, ricordando anche che tale inquadramento giuridico è significativo anche per la TASI, in particolare per quanto concerne l'individuazione dell'aliquota da applicare secondo quanto previsto dall'art.1 commi 640, 676 e 677 della legge 147/2013.