Lavoro

ASpI: Messaggio INPS 7037


Ricordiamo cos’è l’ASpI

L’art. 3, comma 17, della Legge 92/2012, riconosceva, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale. Gli stessi dovevano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. L’indennità era riconosciuta per un massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile.

Cosa succede dopo l’entrata in vigore del Dlgs 148/2015

A far data dal 24 settembre 2015, l’INPS non potrà più erogare prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi.

In merito alle domande presentate per periodi che contengono giornate successive alla data del 23 settembre 2015, la liquidazione sarà effettuata automaticamente dalla procedura prendendo in considerazione solo i giorni fino al 23 settembre 2015.

Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, ossia entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.

Ora, dopo la Circolare n. 27 del  20 ottobre 2015...

... il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha reso noto di poter prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma di abrogazione, che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti, in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando il limite di spesa.

Pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, si precisa quanto segue:

Nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015– sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.

Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza.