Fisco

MISE - Chiarimenti sulla "Nuova Sabatini" per il settore agricolo


Con la Circolare n.74940 dell'8 ottobre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ulteriori chiarimenti sull'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini" per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, per quanto concerne le piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo, forestale e zone rurali. Il documento, in particolare, integra la Circolare direttoriale n.4567 del 10 febbraio 2014 che ha, a sua volta, attuato le disposizioni dell'agevolazione (Decreto interministeriale 27 novembre 2013).

Per quanto concerne gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, le agevolazioni della "Nuova Sabatini" hanno i seguenti limiti:

  • - 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
  • - 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Per quanto concerne, invece, gli aiuti al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse per gli investimenti:

  • volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici,
  • per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca,
  • nel settore dell’acquacoltura,
  • per le misure di commercializzazione,
  • per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,

e riguardano il 50% della spesa totale ammissibile dell’intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, § 5 del Regolamento UE n.508/2014.

Si definiscono PMI, quelle imprese che possiedono i requisiti dell'Allegato 1 del Regolamento UE 702/2014 e che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che soddisfano i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 1388/2014. Esse, al fine di ottenere l'agevolazione, non devono trovarsi in regime di "impresa in difficoltà", così come individuata per i settori agricolo, forestale e zone rurali al punto 14 dell'articolo 2 del Regolamento UE 702/2014 e per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del Regolamento UE 1388/2014.

Le agevolazioni per i settori agricolo, forestale e zone rurali sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'art.4 § 1, lett.a) e c) del Regolamento UE 702/2014 e:

  • lett. a): in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, per 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento;
  • lett. c): in caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, per 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.

Le agevolazioni per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'art.2 del Regolamento UE 1388/2014 e, in particolare, per progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di euro ed aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.